Quando l’allegazione e la stessa registrazione di protocollo diretta del messaggio non è tecnicamente possibile a causa di documenti informatici che eccedono i limiti di dimensione consentiti dai sistemi di PEC e PEO adottati dall’ente, o dallo stesso sistema di gestione documentale, l’ufficio mittente può ricorrere a una piattaforma di condivisione documentale, operando secondo le seguenti modalità:
Requisiti della piattaforma
La piattaforma utilizzata deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- essere conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con server collocati all’interno dello Spazio Economico Europeo
- garantire la trasmissione dei dati in forma cifrata
- consentire l’impostazione di un termine di scadenza del collegamento di scarico, decorso il quale il file non è più accessibile
- non prevedere utilizzo dei dati caricati per finalità proprie del gestore (profilazione, analisi commerciale o simili)
A titolo esemplificativo, soddisfa tali requisiti la piattaforma SwissTransfer, con infrastruttura collocata in Svizzera e adeguate garanzie ai sensi del GDPR.
Procedura di trasmissione
L’invio di un documento informatico tramite piattaforma di condivisione si articola nelle seguenti fasi, da eseguire nell’ordine indicato.
Fase 1 — Calcolo dell’impronta hash: Prima di procedere alla comunicazione, l’operatore calcola l’impronta crittografica (hash) del file nella versione caricata, utilizzando l’algoritmo SHA-256. Il codice hash ottenuto costituisce l’elemento di verifica dell’integrità del documento e consente al destinatario di accertare che il file ricevuto corrisponde esattamente a quello trasmesso dall’ente.
Fase 2 — Caricamento del file: Il documento informatico è caricato sulla piattaforma. In questa fase l’operatore imposta il termine di scadenza del collegamento di scarico, scegliendo la durata minima sufficiente a consentire al destinatario di acquisire il file.
Fase 3 — Redazione della lettera di trasmissione: L’ufficio mittente redige una lettera di trasmissione, registrata a protocollo, indirizzata al destinatario del documento di grandi dimensioni, contenente i seguenti elementi:
- identificazione del documento trasmesso (oggetto, eventuale data di formazione)
- link per lo scarico del file dalla piattaforma
- impronta hash del file (algoritmo utilizzato e codice risultante), con indicazione che il destinatario è invitato a verificare la corrispondenza del codice calcolato sul file scaricato con quello riportato nella presente lettera
- data di scadenza del collegamento di scarico, con l’avviso che decorso tale termine il link non sarà più attivo e il file non sarà più accessibile tramite la piattaforma
- indicazione che, in caso di necessità, il documento può essere richiesto nuovamente all’ufficio mittente.
Fase 4 — Invio della lettera di trasmissione: La lettera di trasmissione è inviata al destinatario tramite PEC, qualora questi sia titolare di domicilio digitale, ovvero tramite PEO negli altri casi, secondo le regole ordinarie previste dal presente manuale.
Conservazione
Il documento informatico originale è conservato dal mittente. La piattaforma di condivisione non costituisce sistema di conservazione (7) e non può essere utilizzata come archivio dei documenti trasmessi. L’ente non risponde della disponibilità del file sulla piattaforma oltre il termine di scadenza impostato.
Protezione dei dati personali
Il caricamento di documenti contenenti dati personali su piattaforme di condivisione esterne costituisce operazione di trattamento, perciò deve essere effettuato nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità. In particolare:
- sono caricati sulla piattaforma esclusivamente i file strettamente necessari alla trasmissione, senza copie o versioni intermedie
- il termine di scadenza del collegamento è impostato alla durata minima ragionevolmente necessaria
- il trattamento connesso all’utilizzo della piattaforma è descritto nel Registro delle attività di trattamento dell’ente