Il cittadino può eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari (7). Tale domicilio digitale speciale, a differenza del domicilio digitale propriamente inteso, può consistere in un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
L’elezione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria a domicilio digitale speciale conferisce alle comunicazioni attinenti all’atto, provvedimento o affare specificamente individuato – veicolate tramite lo stesso canale – il valore di atti a firma elettronica avanzata. Simmetricamente, il cittadino che avrà deciso di avvalersi di tale opzione non potrà opporre eccezioni relative alla forma ed alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni.
L’elezione del domicilio digitale speciale da parte del cittadino avviene presso la UOR competente in ordine all’atto, procedimento o affare di specifico interesse. E’ compito delle UOR – nell’ambito dell’adozione degli atti, procedimenti o affari di rispettiva competenza – informare il cittadino della facoltà riconosciutagli dalla legge e predisporre la modulistica in uso in modo da agevolare l’esercizio dell’opzione.
E’ comunque inteso che istanze e le dichiarazioni presentate per PEC – in assenza di domicilio digitale iscritto – costituiscono elezione di domicilio digitale speciale per gli atti e le comunicazioni cui è riferita l’istanza o la dichiarazione (8)