Il responsabile della conservazione documentale (2) è il dirigente o il funzionario che, in base ad apposito atto di nomina, definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione, con piena responsabilità e autonomia, operando secondo modelli definiti e logicamente distinti dal sistema di gestione informatica dei documenti
Il RCD – che può coincidere con il RGD – opera d’intesa con il DPO, il RSI ed il RGD
Al RCD fanno capo gli specifici compiti, illustrati nelle pagine dedicate al sistema di conservazione
Ferma restando la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione e il dovere di condurre le necessarie attività di verifica e controllo previste dalle norme vigenti per i processi in outsourcing, il RCD si avvale, per l’esercizio di alcune funzioni esplicitamente individuate dall’accordo di servizio e dal manuale del conservatore, della collaborazione del responsabile del servizio di conservazione esterno.
Il processo di conservazione prevede ulteriori ruoli e responsabilità:
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- Responsabile del servizio di conservazione – RSC: la AOO, al fine di assolvere correttamente l’esigenza di assicurare la conformità agli originali dei documenti conservati, nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, si avvale del servizio di conservazione xxx
In questo quadro, il responsabile del servizio di conservazione (3) svolge le attività riconducibili al RCD, ad esclusione della predisposizione e aggiornamento del manuale di conservazione documentale. Rimane comunque ferma la responsabilità giuridica generale del RCD in ordine ai processi di conservazione e alle necessarie attività di verifica e controllo sul servizio in outsourcing
- Referente tecnico per il soggetto produttore – RT: opera nell’ambito del processo di conservazione con il compito di presidiare alle attività infrastrutturali e di concordare e sottoscrivere con il conservatore esterno gli allegati tecnici dell’accordo di servizio